Ospedale di San Giacomo

di Prof. Rodolfo Violo

Non si tratta di un episodio trascurabile ma di una vicenda che non può non interessare noi romani. Giù le mani dalla città soprattutto quando ad aggredire il nostro centro storico ed un patrimonio che è della comunità ,viene saccheggiato per la ingordigia di predatori.

Quella istituzione che dovrebbe vegliare sul patrimonio pubblico che è la Regione non solo non è stata vigile ma avendo acquisito il grande patrimonio degli enti e delle associazioni disciolte non emana una legge organica, ma una serie infinita di provvedimenti che nella sostanza servono a svendere ed alienare questo patrimonio.
Il caso del San Giacomoèe plateale ma i casi sono innumerevoli.
Tra questi l’istituto San Michele a Tor Marancio nonostante la legge statutaria del 11 novembre 2004, n. 1, “Nuovo Statuto dellaRegione Lazio,
nonostante il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e ss.mm.ii., recante “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale”, con particolare riferimento al Titolo X – Capo II che detta disposizioni in materia di gestione dei beni immobili della Regione Lazio; nonostante l’art. 19 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4 e ss.mm.ii., che ha introdotto nell’ordinamento regionale una serie di norme in materia di valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale proveniente “dagli enti ed associazioni disciolti per effetto del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, (….omissis….) nonché quelli comunque acquisiti al suddetto patrimonio, ivi compresi quelli trasferiti per effetto dell’articolo 1, comma 5, della legge regionale 11 agosto 2008, n. 14…..”, prevedendo altresì, al comma 2, l’adozione di un apposito regolamento attuativo da parte della Giunta regionale per disciplinare nel dettaglio le modalità e gli strumenti operativi per la gestione e la valorizzazione del suddetto patrimonio immobiliare; il regolamento regionale 04 aprile 2012, n. 5 e ss.mm.ii., recante: “Regolamento regionale di attuazione e integrazione dell’articolo 1, comma 102, lettera b) della legge regionale 13 agosto 2011, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge di assestamento del bilancio 2011-2013), che dettava norme sui criteri, le modalità e gli strumenti operativi per la gestione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale”, adottato in attuazione del succitato art. 19, comma 2, l.r. 4/2006; la legge regionale 11 agosto 2009, n. 22 e ss.mm.ii., recante “Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2009-2011 della Regione Lazio” che, ai commi dal 31 al 35, stabilisce l’obbligo per l’amministrazione regionale a predisporre un “Piano delle valorizzazioni e delle alienazioni immobiliari” da allegare al bilancio annuale di previsione nel rispetto dell’articolo 58 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133; la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25 recante “legge di stabilità regionale 2021”; la legge regionale 30 Dicembre 2020 n 26.

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